Art. 6.
(Accreditamento e riconoscimento
delle associazioni).

      1. In attuazione del principio della cogestione, le regioni provvedono ad accreditare le associazioni nazionali di pescatori, riconosciute ai sensi del comma 2, presso i propri organismi consultivi e di gestione della pesca nelle acque interne e a riconoscere le associazioni locali di pescatori, con particolare riferimento a quelle rappresentative dei pescatori dilettanti che operano fattivamente e durevolmente per il miglioramento e la conservazione dei corsi d'acqua o bacini, in particolare di quelli situati in zone montane.
      2. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con propri decreti, determina i criteri per il riconoscimento delle associazioni locali di pescatori di cui al comma 1 e provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cui al medesimo comma.

 

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